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Principali obblighi di Legge    J0281281.WMF (17950 byte)  

 
Inizio attività
  E' regolato dall'articolo 46 del DLgs 101/2020, applicato secondo l'Allegato IX.

Deve essere comunicata l'intenzione di iniziare una nuova pratica almeno 10 giorni prima dell'inizio della pratica. La comunicazione va inviata a 4 enti - ATS, ARPA, Vigili del fuoco e Ispettorato Territoriale del Lavoro - e deve contenere le valutazioni radioprotezionistiche di competenza dell'esperto di radioprotezione (relazione ex art. 109, DLgs 101/2020).

Variazioni attività
  Ai medesimi enti (ATS, ARPA, VVFF, ITL) deve essere anche comunicata ogni successiva variazione significativa almeno un giorno prima della stessa (All. IX. 4.4).
Cessazione attività
 

E' regolata dall'art. 53 e del §4.6 dell'All. IX. La comunicazione, ai medesimi enti sopra menzionati, deve essere inviata almeno 30 giorni prima della cessazione.

Un apparecchio a raggi X non è un rifiuto radioattivo, e quindi non è soggetto alla normativa dei rifiuti radioattivi, ma contiene olio da trasformatori, sostanza tossica che deve essere smaltita secondo le modalità di Legge. Pertanto quando un apparecchio radiologico non è più utilizzato:

  • può essere conservato inutilizzato;
  • può essere ceduto ad altro utilizzatore;
  • può essere ritirato da una ditta fornitrice in ipotesi di riparazione e poi trattenuto da questa per lo smaltimento (in tal caso l'apparecchio esce dallo studio non come rifiuto);
  • può essere ritirato da una ditta specializzata per avviarlo allo smaltimento.
INAIL

 
Entro 30 giorni dopo l'inizio dell'utilizzo di un apparecchio radiogeno deve essere avviata presso l'INAIL l'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie da raggi (Legge 20/2/1958, n. 93, pubbl. G.U. 6/3/58, n. 57, e DPR 4/8/1960, n. 1055, pubbl. G.U. 8/10/1960, n. 247).

Occorre utilizzare l'accesso al sito www.inail.it con le proprie credenziali.

La cessazione di attività di un'apparecchiatura e ogni variazione di apparecchio o altri dati della ragione sociale deve essere comunicata entro 30 giorni dopo che sia avvenuta tramite il medesimo sito www.inail.it.

Documentazione che l'ER deve istituire e conservare in studio

  • Relazione preventiva di Valutazione rischi

              ex Art. 28/2/a, DLgs 81/2008

a) Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro e criteri adottati per la valutazione stessa;
b) Misure di prevenzione e di protezione attuate e attrezzature di protezione utilizzate;
c) Programma di attuazione delle misure di cui al punto precedente.

              ex Art. 109/2, DLgs 101/2020

a) Individuazione, delimitazione, segnalazione, classificazione Zone e regolamentazione accessi;
b) Classificazione dei lavoratori;
c) Norme interne di protezione e sicurezza consultabili, in particolare nelle Zone Controllate;
d) Mezzi di sorveglianza dosimetrica e protezione necessari ai lavoratori;
e) Rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansioni cui sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di protezione e sicurezza;
g) Indicazione con appositi contrassegni delle sorgenti di radiazioni.

  • Indicazioni al datore di lavoro         

              ex Art. 131/1, DLgs 101/2020

a) Classificazione delle Zone Controllate e Sorvegliate;
b) Classificazione dei lavoratori addetti;
c) Frequenza delle valutazioni:

Verifica periodica efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione;
Verifica periodica buone condizioni di funzionamento strumenti di misurazione;
Sorveglianza ambientale di radioprotezione Zone Controllate e Sorvegliate;
Valutazione delle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione, in condizioni normali, nonché la valutazione delle dosi in casi di incidente

d) Provvedimenti da adottare per assicurare la sorveglianza fisica dei lavoratori e della popolazione;
e) Identificazione dei gruppi di riferimento e dell'individuo rappresentativo della popolazione sulla base di valutazioni ambientali, adeguate alla rilevanza dell'attività stessa, che tengano conto delle diverse vie di esposizione.
f) (periodicamente con la frequenza stabilita sopra) Valutazione delle dosi ricevute e impegnate per i lavoratori esposti, per gli individui dei gruppi di riferimento e per l'individuo rappresentativo della popolazione.

  • Registro di radioprotezione
  • Manuale di qualità
  • Registri delle prove e dei controlli di qualità
  • Prima verifica e verbale relativo
  • Benestare
  • Verbali di verifica periodica di dispositivi e strumentazione
  • Controlli di qualità
  • Valutazioni della sorveglianza ambientale
  • Verbali dei provvedimenti di intervento adottati e prescritti
  • Copia di prescrizioni e disposizioni degli organi di vigilanza