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Principali obblighi di Legge |
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Inizio attività | |||||||||
E' regolato
dall'articolo 46 del DLgs 101/2020, applicato secondo l'Allegato IX. Deve essere comunicata l'intenzione di iniziare una nuova pratica almeno 10 giorni prima dell'inizio della pratica. La comunicazione va inviata a 4 enti - ATS, ARPA, Vigili del fuoco e Ispettorato Territoriale del Lavoro - e deve contenere le valutazioni radioprotezionistiche di competenza dell'esperto di radioprotezione (relazione ex art. 109, DLgs 101/2020). |
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Variazioni attività | |||||||||
Ai medesimi enti (ATS, ARPA, VVFF, ITL) deve essere anche comunicata ogni successiva variazione significativa almeno un giorno prima della stessa (All. IX. 4.4). | |||||||||
Cessazione attività | |||||||||
E' regolata dall'art. 53 e del §4.6 dell'All. IX. La comunicazione, ai medesimi enti sopra menzionati, deve essere inviata almeno 30 giorni prima della cessazione. Un apparecchio a raggi X non è un rifiuto radioattivo, e quindi non è soggetto alla normativa dei rifiuti radioattivi, ma contiene olio da trasformatori, sostanza tossica che deve essere smaltita secondo le modalità di Legge. Pertanto quando un apparecchio radiologico non è più utilizzato:
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INAIL | |||||||||
Entro 30
giorni dopo l'inizio dell'utilizzo di un apparecchio radiogeno deve essere
avviata presso l'INAIL l'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie da raggi
(Legge 20/2/1958, n. 93, pubbl. G.U. 6/3/58, n. 57, e DPR 4/8/1960, n. 1055, pubbl. G.U. 8/10/1960, n. 247). Occorre utilizzare l'accesso al sito www.inail.it con le proprie credenziali. La cessazione di attività di un'apparecchiatura e ogni variazione di apparecchio o altri dati della ragione sociale deve essere comunicata entro 30 giorni dopo che sia avvenuta tramite il medesimo sito www.inail.it. |
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Documentazione che l'ER deve istituire e conservare in studio | |||||||||
ex Art. 28/2/a, DLgs 81/2008 a) Valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute durante il lavoro e criteri adottati per la valutazione stessa; a) Individuazione, delimitazione,
segnalazione, classificazione Zone e regolamentazione accessi;
a) Classificazione delle Zone
Controllate e Sorvegliate; Verifica periodica
efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione; d) Provvedimenti da adottare per
assicurare la sorveglianza fisica dei lavoratori e della popolazione;
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